Quando ci si sente emotivamente pronti ad affrontare la separazione dal proprio partner, è necessario valutare attentamente tutte le conseguenze di natura personale e patrimoniale da affrontare. In presenza di figli sarà necessario prevedere la destinazione della casa famigliare, il regime di affidamento, le modalità di visita con il genitore non collocatario e quantificare un contributo al mantenimento dei minori, il tutto nel loro principale interesse. Tra coniugi sarà necessario definire le questioni patrimoniali prevendo, sussistendone le condizioni, il contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole. Qualora si raggiunga un accordo soddisfacente per entrambi i coniugi, il medesimo potrà venire formalizzato attraverso le consuete modalità di separazione consensuale nanti il Tribunale Civile competente, ovvero attraverso la forma della negoziazione assistita, introdotta da legislatore con D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, che prevede la sottoscrizione di un accordo senza la previsione dell’udienza in Tribunale. Nell’ipotesi in cui non si raggiunga un accordo sarà necessario procedere alla separazione giudiziale.
Il divorzio rappresenta la fine giuridica del matrimonio e, come la separazione, necessita dell’iniziativa delle parti per ottenere una sentenza che produca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero il suo scioglimento, a seconda della tipologia di celebrazione del medesimo. Può essere instaurato decorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi nanti il Presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale e di un anno in caso di separazione giudiziale; inoltre può essere introdotto in forma congiunta, qualora i coniugi riescano a trovare un accordo, ovvero, in difetto, in forma giudiziale con la facoltà di addivenire ad un accordo in qualunque momento della causa. Anche il divorzio può ottenersi attraverso la forma della negoziazione assistita, introdotta da legislatore con D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, che prevede la sottoscrizione di un accordo senza la previsione dell’udienza in Tribunale.
In caso di scioglimento di una convivenza more uxorio ed in presenza di figli si renderà opportuno regolamentare l’assegnazione dell’abitazione famigliare, il regime di affidamento dei minori, la quantificazione del contributo al mantenimento per i figli. Il Tribunale competente e le modalità con le quali si potrà ottenere un provvedimento di regolamentazione di tali aspetti sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti per la separazione dei coniugi.
La L. 76/2016 ha riconosciuto giuridicamente le coppie composte da persone dello stesso sesso ed alle coppie di fatto.
Come per il matrimonio, il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni, derogabile dalle parti e può essere sciolta concordemente dalle parti o a seguito di un provvedimento giudiziale per iniziativa di una di esse.
Come per il matrimonio, il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni, derogabile dalle parti e può essere sciolta concordemente dalle parti o a seguito di un provvedimento giudiziale per iniziativa di una di esse.
Tutti i provvedimenti resi nella procedura di separazione, divorzio, o di figliazione naturale, sono soggetti a modifica qualora siano variate le condizioni presenti al momento della loro adozione.
Quando per ragioni legate all’età o ad una malattia un congiunto o una persona cara perde totalmente o parzialmente la capacità di attendere alle questioni di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, può essere attivata la procedura che consenta la nomina di un tutore, in caso di accertamento giudiziale della totale incapacità di agire, ovvero di un amministratore di sostegno in caso di parziale incapacità di agire.
L’azione di disconoscimento di paternità, l’impugnazione di riconoscimento del figlio, il reclamo dello stato di figlio, ecc.
Per le procedure di decadenza o limitazione della potestà genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 CC, per la tutela del diritto dei nonni del minore a mantenere con il medesimo una relazione affettiva continuativa di cui all’art. 317 bis CC e per tutte le altre istanze che in via residuale sono state rimesse dal D.Lgs. 154/2013 alla competenza del Tribunale per i Minorenni
Lo studio offre la propria consulenza e professionalità nei seguenti ambiti:
- dichiarazioni di successione
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- consulenza in materia di donazioni, donazioni indirette e legati;
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- assistenza in materia di divisione ereditaria.
- correzione e modifiche di nome e cognome, attribuzione di sesso